Estensione dell’obbligo vaccinale al personale scolastico ai sensi dell’art. 3- ter e dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotti dall’art. 1 e dall’art. 2 del D.L. 172/2021
Come già sapete la recente normativa citata in oggetto ha esteso l’obbligo vaccinale al personale scolastico. Di seguito riporto alcune precisazioni in merito all’adempimento dell’obbligo affinché ognuno di noi sia consapevole dei cambiamenti previsti a partire dal 15 dicembre.
Innanzi tutto l'adempimento dell'obbligo vaccinale, previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività del personale scolastico.
Il dirigente scolastico assicura il rispetto dell’obbligo vaccinale verificandone immediatamente l'adempimento mediante l’acquisizione delle informazioni necessarie secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9 c. 10 del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021.
Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il dirigente scolastico invita, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante:
- l'effettuazione della vaccinazione oppure
- l'attestazione relativa all’esenzione oppure
- l’attestazione del differimento della vaccinazione ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.L. 44/2021 oppure
- la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, oppure
- l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione il dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato.
Rendo noto che, per facilitare e velocizzare l’adempimento dell’obbligo vaccinale (prima dose) per le categorie interessate è prevista una corsia preferenziale presso tutti gli hub vaccinali per volontà del Commissario per l’Emergenza, Generale Figliuolo.
L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio, o del successivo completamento, del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo (c.d. booster), e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui all’art. 4-ter c. 6 del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500), ferme restando le conseguenze disciplinari.
Auspico la fattiva collaborazione di tutti affinché il servizio scolastico possa proseguire nel migliore dei modi.